Il TAR Molise, con ordinanza sospensiva n. 200900357 del 3 dicembre 2009, accoglie l’istanza cautelare di un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che aveva proposto ricorso contro il Ministero della Giustizia per l'annullamento della decisione del DAP con la quale rigetta l'istanza di distacco temporaneo presso la Casa circondariale di Campobasso per consentirgli di espletare il mandato amministrativo presso il Comune di Petrella Tifernina e propone al ricorrente una sede diversa scelta dall'Amministrazione....
Secondo il TAR, l’articolo 78 comma 6 del d.lgs. n.267 del 2000 stabilisce che la richiesta dei lavoratori dipendenti, di avvicinamento al luogo in cui devono svolgere il proprio mandato amministrativo, deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Che tale pretesa non può vantare tutela incondizionata, dovendo viceversa essere contemperata con interessi che assurgono, in ultima analisi, a pari rilievo costituzionale. Che, tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione, pur allegando alcune tabelle, da cui si evince che nella casa circondariale vi sono ben circa 31 distacchi in entrata, non ha provato che tali distacchi corrispondono ad esigenze meritevoli di soddisfazione con priorità rispetto all’esigenza del ricorrente, tipizzata dall’articolo 78 co. 6 citato. Il Ministero della Giustizia - DAP, propone ricorso in appello nr. 3012 del 2010, contro la decisione del TAR Molise, è il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 201002052 respinge il ricorso del Ministero.
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